Art. 5

Criteri relativi all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi

In vigore dal 4 mar 2005
Criteri relativi all'introduzione di restrizioni operative per i velivoli marginalmente conformi 1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono attuate con le seguenti modalità: a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della restrizione operativa determinata ai sensi dell', comma 3, lettera a), gli operatori aerei non possono impiegare detti velivoli per un numero di voli superiore a quello effettuato nell'aeroporto interessato nel corrispondente periodo dell'anno precedente; b) decorso il periodo di cui al lettera a), E.N.A.C., può richiedere, ai sensi dell', agli operatori aerei di ridurre il numero totale iniziale di movimenti di detti velivoli fino al 20 per cento all'anno, sulla base di un piano di interventi adottato ai sensi dell', comma 1. 2. Fermo restando quanto disposto all', commi 1 e 3, l'E.N.A.C. può adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul territorio nazionale, individuati nell'allegato 1 misure più restrittive di quelle stabilite dal presente articolo, con riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi. 3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in possesso della certificazione originale o della ricertificazione attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, parte II, capitolo 4, dell'annesso 16 alla citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo