Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 4 mar 2005
1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall', comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell', comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-2