Art. 10
Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione
In vigore dal 4 mar 2005
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all', comma 2, il gestore dell'aeroporto interessato, secondo le modalità stabilite dal Comitato di cui all', dà adeguata pubblicità dell'eventuale superamento dei limiti acustici, consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di cui all', comma 1 ed all'E.N.A.C., memorie scritte e documenti.
3. L'atto di adozione di una restrizione operativa è motivato e comunicato, con indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere alla parte interessata, nonché agli altri soggetti interessati mediante pubblicazione dell'estratto dell'atto di adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, recante l'indicazione che il testo integrale dell'atto stesso è pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) almeno sei mesi prima della sua applicazione, nel caso di restrizione operativa parziale e di restrizione operativa di cui all', comma 1, lettera a);
b) almeno un anno prima della applicazione, nel caso di restrizioni operative previste all', comma 1, lettera b), e comma 2;
c) fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), comunque due mesi prima della Conferenza internazionale per gli orari dei vettori aerei, di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive modificazioni, relativa alla stagione di traffico a cui la restrizione operativa si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-10