Art. 9

Deroga per singole attività

In vigore dal 4 mar 2005
1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l'E.N.A.C. può autorizzare singole attività anche di velivoli marginalmente conformi nei seguenti casi: a) per attività di carattere eccezionale, a condizione che la deroga sia temporanea; b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per trasformazioni, per riparazioni o per attività di manutenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo