Art. 9
Deroga per singole attività
In vigore dal 4 mar 2005
1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l'E.N.A.C. può autorizzare singole attività anche di velivoli marginalmente conformi nei seguenti casi:
a) per attività di carattere eccezionale, a condizione che la deroga sia temporanea;
b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per trasformazioni, per riparazioni o per attività di manutenzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-01-17;13#art-9