Art. 7
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 2 mar 2004
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
c) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;
d) delibera i regolamenti dell'ente, sentito il Consiglio scientifico;
e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
f) nomina il consiglio scientifico, il direttore di dipartimento, il comitato di valutazione e il direttore generale;
g) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai dirigenti e al direttore di dipartimento;
h) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;
i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento;
l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.
2. Il consiglio è composto dal presidente e da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nei campi di attività dell'I.N.RI.M., di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due designati dal Ministro delle attività produttive ed uno designato dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-7