Art. 8

Consiglio scientifico

In vigore dal 2 mar 2004
1. Il consiglio scientifico ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico: a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, nonché sugli schemi dei regolamenti dell'Istituto; b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello nazionale ed internazionale; c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca di competenza. 2. Il consiglio scientifico è composto, oltre che dal presidente dell'I.N.RI.M. che lo presiede, da nove componenti, con qualificata professionalità ed esperienza scientifica nei settori di competenza dell'Istituto, di cui due designati dal presidente, uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal direttore del dipartimento, uno designato dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza della comunità metrologica internazionale e tre eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. 3. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-8

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