Art. 12
Dipartimento
In vigore dal 2 mar 2004
1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attività di ricerca dell'ente.
2. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:
a) proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attività di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;
b) gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
c) istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
d) proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;
e) curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;
f) favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
g) svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
h) presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta;
i) gestire gli acquisti correnti nelle modalità definite dai regolamenti dell'ente.
3. Al dipartimento è preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il direttore è scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e può formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-12