Art. 14

Piani di attività

In vigore dal 2 mar 2004
1. L'I.N.RI.M. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 3. L'I.N.RI.M., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-14

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