Art. 17

Regolamenti

In vigore dal 2 mar 2004
1. L'I.N.RI.M. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all' della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce l'articolazione organizzativa e gli ambiti di attività del dipartimento, della struttura amministrativa e dei servizi generali; b) stabilisce le procedure per la nomina del direttore di dipartimento; c) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati. 3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria; d) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; e) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia. 4. Il regolamento del personale: a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-17

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