Art. 21
Norme transitorie
In vigore dal 2 mar 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono il presidente ed i1 consiglio di amministrazione dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ed è nominato, con la procedura di cui all', comma 6, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la funzionalità dell'Istituto nella fase transitoria fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione, nominati con le modalità di cui agli . Il collegio dei revisori dell'istituto «Galileo Ferraris», nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'. Nella fase transitoria l'istituto «Gustavo Colonnetti» prosegue la sua attività come istituto del CNR.
Il commissario provvede, entro quattro mesi dalla nomina, alla stesura dei regolamenti di cui all' definendo anche le modalità per la fusione dei due istituti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 l'istituto «G. Colonnetti» del CNR è fuso nell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» e la struttura derivante dalla fusione dei due istituti assume la denominazione di «Istituto nazionale di ricerca metrologica - I.N.RI.M.». A decorrere dalla stessa data sono abrogati i regolamenti dell'istituto «Galileo Ferraris». Nell'I.N.RI.M. confluiscono il patrimonio, i beni mobili e le attrezzature dell'istituto «Galileo Ferraris» nonché i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature in uso all'istituto «Gustavo Colonnetti» individuati secondo modalità definite dagli stessi regolamenti. Confluiscono, altresì nell'I.N.RI.M., il personale dell'istituto «Galileo Ferraris» ed il personale in servizio nell'istituto «G. Colonnetti» alla data del 27 giugno 2003, individuato dal commissario straordinario di cui al comma 1, d'intesa con il CNR, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR, effettivamente addetto all'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti». Il predetto personale mantiene il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale, ove applicabili, e le modalità di accantonamento del trattamento di fine rapporto previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 giugno 1946.
3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, non rilevano ai fini dell'applicazione dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all', comma 6.
4. La dotazione organica dell'I.N.RI.M. è rideterminata ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nell'allegato n. 3.
5. La tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, è sostituita dall'allegato n. 1 al presente decreto legislativo. L'allegato n. 2 al presente decreto legislativo sostituisce la tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138.
6. La legge 25 luglio 1956, n. 925, è abrogata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'i-struzione, dell'università e della ricerca
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-21