Art. 18
Bilanci, relazioni e controlli
In vigore dal 2 mar 2004
1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'I.N.RI.M. è soggetto al controllo previsto dall', comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-18