Art. 10

Comitato di valutazione

In vigore dal 2 mar 2004
1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). 2. Il comitato di valutazione è composto da sei membri esterni all'ente, in possesso di elevata qualificazione scientifica nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra cui il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente ed i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-10

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