Art. 11
Direttore generale
In vigore dal 2 mar 2004
1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente. Esso dirige, coordina e controlla la struttura amministrativa ed i servizi generali dell'ente. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, sulla base delle indicazioni del dipartimento, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-11