Art. 6
Presidente
In vigore dal 2 mar 2004
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico stabilendone l'ordine del giorno;
b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
c) attribuisce gli incarichi al direttore generale e al direttore di dipartimento previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;
d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.
2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali nel settore della ricerca. È nominato con la procedura di cui all', comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-6