Art. 2

Finalità dell'Ente

In vigore dal 2 mar 2004
1. L'I.N.RI.M. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nei campi della metrologia. L'I.N.RI.M. svolge le funzioni di istituto metrologico primario, già di competenza dell'istituto «Gustavo Colonnetti» e dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273. L'I.N.RI.M., valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti. 2. L'I.N.RI.M. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto legislativo, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell'I.N.RI.M. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle attività produttive e l'I.N.RI.M. stipulano apposite convenzioni per l'individuazione e la disciplina delle relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38#art-2

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