Art. 7

Consiglio scientifico

In vigore dal 2 feb 2016
1. Presso l'ENEA è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio: a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione; b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale; c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente; d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-7

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