Art. 3
Attività dell'ENEA
In vigore dal 2 feb 2016
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all', comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:
1) settore dell'energia;
2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi;
3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;
b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;
c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;
f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;
g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;
h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;
m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
n) svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all', nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.
3. L'ENEA potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca, nonché per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
- La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-3