Art. 11

Struttura organizzativa

In vigore dal 2 feb 2016
1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale. 4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-11

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