Art. 14

Direzioni centrali

In vigore dal 2 feb 2016
1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti. 2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare: a) assicurano l'elaborazione dei bilanci; b) curano l'amministrazione del personale; c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione; d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente; e) gestiscono la comunicazione esterna; f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attività correnti della rete scientifica; g) gestiscono gli affari societari; h) forniscono assistenza e supporto legale; i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi; l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-14

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Direzioni centrali (Art. 14 Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.) — Testo vigente | Portale Normativo