Art. 19
Entrate
In vigore dal 2 feb 2016
1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
- La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-19