Art. 17

Strumenti

In vigore dal 2 feb 2016
1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli l'ENEA può anche: a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati; b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative; e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza; f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente. 3. Il regolamento di cui all' disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-17

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