Art. 12
Direttore generale
In vigore dal 2 feb 2016
1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.
2. Il direttore generale può essere confermato.
3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:
a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;
b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio dì amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;
d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché quelle necessarie per la gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
- La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-12