Art. 10
Comitato di valutazione
In vigore dal 2 feb 2016
1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA, come indicato dall' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).
2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.
Note all'articolo
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
- La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-10