Art. 5

Presidente

In vigore dal 2 feb 2016
1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive. 2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale. 5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso. 6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-5

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