Art. 2

Finalità dell'Ente

In vigore dal 2 feb 2016
1. L'ENEA è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo. 2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Note all'articolo

  • La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso".
  • La L. 23 luglio 2009, n. 99, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-03;257#art-2

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