Capo IV

Art. 188

Navi da pesca: norme tecniche radionavali

In vigore dal 16 set 2003
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-188

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