Capo IIISez. VI

Art. 187

Sospensione, revoca, decadenza

In vigore dal 16 set 2003
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all', comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati. 2. La licenza di esercizio di cui all' è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-187

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