Capo IIISez. VI

Art. 184

Rapporti con gli armatori

In vigore dal 16 set 2003
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all', comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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