Capo III›Sez. VI
Art. 184
Rapporti con gli armatori
In vigore dal 16 set 2003
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all', comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-184