Capo IV

Art. 190

Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

In vigore dal 16 set 2003
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all' sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-190

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