Capo IV
Art. 192
Disposizioni applicabili
In vigore dal 16 set 2003
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-192