Capo V

Art. 197

Disposizioni applicabili

In vigore dal 16 set 2003
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-197

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