Capo VI

Art. 200

Norme tecniche

In vigore dal 16 set 2003
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-200

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