Capo VI
Art. 203
Installazione d'ufficio
In vigore dal 16 set 2003
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-203