Capo VI

Art. 199

Definizione di aeromobile.

In vigore dal 16 set 2003
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari. 2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-199

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