Capo VI

Art. 202

Sospensione o revoca della licenza di esercizio

In vigore dal 16 set 2003
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-202

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