Art. 188 · Navi da pesca: norme tecniche radionavali
Capo IV

Art. 188

234 / 267

Navi da pesca: norme tecniche radionavali

In vigore dal 16 set 2003
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259#art-188