Art. 19
Regolamenti
In vigore dal 7 giu 2003
1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all' della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:
a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all' comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;
e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.
3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:
a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il regolamento del personale:
a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-19