Art. 19

Regolamenti

In vigore dal 7 giu 2003
1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all' della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento: a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all' comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali; b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento; c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica; d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca; e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti; f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento; g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto; h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati. 3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza: a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali; c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria; d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente; e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia. 4. Il regolamento del personale: a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale; b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-19

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