Art. 8
Consiglio scientifico generale
In vigore dal 7 giu 2003
1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale:
a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;
b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;
c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.
2. Il consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-8