Art. 3

Attività del C.N.R.

In vigore dal 7 giu 2003
1. Il C.N.R.: a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati; b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all', definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese; d) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni; e) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente; f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio; i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica; l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica; m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; o) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati; p) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato. 2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate: a) biotecnologie; b) scienze e tecnologie mediche; c) scienza e tecnologia dei materiali; d) scienze e tecnologie ambientali e della terra; e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione; g) scienze giuridiche e socio-economiche; h) scienze umanistiche e dei beni culturali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-3

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