Art. 16
Piani di attività
In vigore dal 7 giu 2003
1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-16