Art. 17

Entrate del C.N.R.

In vigore dal 7 giu 2003
1. Le entrate del C.N.R. sono costituite: a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati; b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi; f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how; g) da ogni altra eventuale entrata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo