Art. 17
Entrate del C.N.R.
In vigore dal 7 giu 2003
1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:
a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all', commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;
b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) da ogni altra eventuale entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-17