Art. 12

Dipartimenti

In vigore dal 7 giu 2003
1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all', comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 2. I dipartimenti: a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane; b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti; c) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti; d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti; e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni; f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi; g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree; h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti; i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta. 3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. 4. L'incarico di direzione di dipartimento è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta. 5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-12

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Dipartimenti (Art. 12 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).) — Testo vigente | Portale Normativo