Art. 7

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 7 giu 2003
1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente: a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale; c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni; d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale; e) delibera i regolamenti dell'ente; f) nomina il vice presidente tra i propri componenti; g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto; i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione; l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all', comma 2, lettera d); m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento; n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all', comma 1, lettera n); o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento; p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente. 2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-7

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