Art. 6

Presidente

In vigore dal 7 giu 2003
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente: a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente; d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all', comma 1, lettere g) ed h); e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso. 2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-6

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