Art. 1

O g g e t t o

In vigore dal 7 giu 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . O g g e t t o 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per: a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo; b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative; c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali; d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca; e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale; f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca; g) valutare i risultati della ricerca.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-1

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