Art. 15
Disposizioni specifiche
In vigore dal 7 giu 2003
1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il C.N.R.
2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.
6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.
7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-15