Art. 23
Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali
In vigore dal 7 giu 2003
Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R.
e norme transitorie e finali
1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con la procedura di cui all', comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli . I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità di cui all'. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e provvede altresì, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all', da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell', comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sarà accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti è trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto;
d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all', comma 4.
7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste dall', comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall', commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell', nonché l' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;127#art-23