Art. 7

Misure cautelari

In vigore dal 29 apr 2003
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti: a) su domanda motivata dell'autorità richiedente; b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all', comma 1. 2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l', commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l', commi 1 e 2, e l'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-7

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