Art. 7
Misure cautelari
In vigore dal 29 apr 2003
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:
a) su domanda motivata dell'autorità richiedente;
b) ove lo ritenga necessario, nel caso di cui all', comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l', commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l', commi 1 e 2, e l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-7