Art. 8
Esclusione dell'assistenza
In vigore dal 29 apr 2003
1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-8