Art. 4

Assistenza per le richieste di notifica

In vigore dal 29 apr 2003
1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente. 2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresì, la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69#art-4

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